A chi è rivolto
L’imposta è dovuta dai soggetti che pernottano nelle strutture ricettive site nel territorio comunale e che non siano residenti nel Comune di Ponte nelle Alpi.
Chi deve applicare l’imposta
Sono responsabili del pagamento, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi dell’imposta:
• i gestori delle strutture ricettive ubicate nel territorio comunale;
• i soggetti che incassano il canone o il corrispettivo della locazione breve, ovvero che intervengono nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi.
Obblighi e adempimenti del responsabile del pagamento
Il responsabile del pagamento del tributo è tenuto ad osservare i seguenti obblighi:
• essere accreditato al sistema informativo comunale per la gestione dell’imposta di soggiorno del Comune di Ponte nelle Alpi (portale Stay Tour);
• richiedere il pagamento dell’imposta di soggiorno inderogabilmente entro il momento della partenza del soggiornante e rilasciare la relativa quietanza;
• acquisire la documentazione comprovante il diritto all’esenzione, nei casi previsti dal regolamento dell’imposta di soggiorno;
• versare al Comune, entro il 16^ giorno dalla fine di ciascun trimestre solare, l’imposta di soggiorno riscossa nel trimestre precedente e oggetto di comunicazione periodica;
• informare i propri ospiti, esponendo in appositi spazi un avviso plurilingue, redatto e fornito dall’Amministrazione (v. Allegati), relativo all’applicazione, all’entità e all’esenzione dell’imposta di soggiorno;
• conservare per cinque anni le ricevute, le fatture e le dichiarazioni rilasciate dal cliente per l’esenzione dall’imposta di soggiorno;
• trasmettere entro il 16^ giorno dalla fine di ciascun trimestre solare, tramite il gestionale software messo a disposizione dall’Amministrazione Comunale, la comunicazione periodica in cui dovranno essere indicate le informazioni relative all’imposta incassata nel trimestre precedente e gli elementi utili alla gestione e al controllo dell’imposta; tale comunicazione deve essere compilata e presentata anche in assenza di pernottamenti.
• presentare, esclusivamente in via telematica, la dichiarazione annuale prevista dall’articolo 4 comma 1 ter del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e dell’art. 4 comma 5 ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo.
• consegnare al Comune il previsto modello 21, di cui al D.P.R. 194/1996, entro il 30 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento, che il Comune provvederà a trasmettere alla Corte dei Conti, entro i termini di cui all’art. 233 del D. Lgs. n. 267/2000.
• per ulteriori informazioni vedi Tempi e Scadenze