Imposta di soggiorno

  • Servizio attivo

Imposta per coloro che pernottano nelle strutture ricettive site nel territorio comunale e che non siano residenti nel Comune di Ponte nelle Alpi. In vigore da data 01/06/2025


A chi è rivolto

L’imposta è dovuta dai soggetti che pernottano nelle strutture ricettive site nel territorio comunale e che non siano residenti nel Comune di Ponte nelle Alpi.

Chi deve applicare l’imposta

Sono responsabili del pagamento, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi dell’imposta:

• i gestori delle strutture ricettive ubicate nel territorio comunale;
• i soggetti che incassano il canone o il corrispettivo della locazione breve, ovvero che intervengono nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi.

Obblighi e adempimenti del responsabile del pagamento

Il responsabile del pagamento del tributo è tenuto ad osservare i seguenti obblighi:

• essere accreditato al sistema informativo comunale per la gestione dell’imposta di soggiorno del Comune di Ponte nelle Alpi (portale Stay Tour);
• richiedere il pagamento dell’imposta di soggiorno inderogabilmente entro il momento della partenza del soggiornante e rilasciare la relativa quietanza;
• acquisire la documentazione comprovante il diritto all’esenzione, nei casi previsti dal regolamento dell’imposta di soggiorno;
• versare al Comune, entro il 16^ giorno dalla fine di ciascun trimestre solare, l’imposta di soggiorno riscossa nel trimestre precedente e oggetto di comunicazione periodica;
• informare i propri ospiti, esponendo in appositi spazi un avviso plurilingue, redatto e fornito dall’Amministrazione (v. Allegati), relativo all’applicazione, all’entità e all’esenzione dell’imposta di soggiorno;
• conservare per cinque anni le ricevute, le fatture e le dichiarazioni rilasciate dal cliente per l’esenzione dall’imposta di soggiorno;
trasmettere entro il 16^ giorno dalla fine di ciascun trimestre solare, tramite il gestionale software messo a disposizione dall’Amministrazione Comunale, la comunicazione periodica in cui dovranno essere indicate le informazioni relative all’imposta incassata nel trimestre precedente e gli elementi utili alla gestione e al controllo dell’imposta; tale comunicazione deve essere compilata e presentata anche in assenza di pernottamenti.
presentare, esclusivamente in via telematica, la dichiarazione annuale prevista dall’articolo 4 comma 1 ter del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e dell’art. 4 comma 5 ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo.
consegnare al Comune il previsto modello 21, di cui al D.P.R. 194/1996, entro il 30 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento, che il Comune provvederà a trasmettere alla Corte dei Conti, entro i termini di cui all’art. 233 del D. Lgs. n. 267/2000.
per ulteriori informazioni vedi Tempi e Scadenze

Descrizione

Il D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 prevede la possibilità per i comuni capoluogo di provincia - inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte - di istituire, con deliberazione del Consiglio Comunale, un’imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive collocate sul proprio territorio, da applicare secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino a 5 euro per notte di soggiorno;

In base alla suddetta norma i comuni, con proprio regolamento, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, possono prevedere ulteriori modalità applicative del tributo nonché esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo.

Il Comune di Ponte nelle Alpi ha istituito l’imposta di soggiorno con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 67 del 27/12/2024 a partire dal 1^ giugno 2025.

Come fare

Il Comune di Ponte nelle Alpi mette a disposizione dei gestori delle strutture ricettive, gratuitamente il software StayTour per la gestione dell’imposta di soggiorno.

Un nuovo titolare di struttura ricettiva deve richiedere all’Ufficio tributi di essere censito nel portale di gestione, per essere abilitato all’accesso tramite speed.

Cosa serve

Di seguito viene indicata la modalità di accesso al servizio.

  • Il login al software StayTour per la gestione dell’imposta di soggiorno deve essere effettuato attraverso le credenziali SPID del gestore della struttura ricettiva. È comunque prevista la possibilità di delegare l’accesso al software anche ad altri soggetti (colleghi, dipendenti ecc.), che in ogni caso dovranno accedere con il proprio SPID personale.

Cosa si ottiene

Il Sistema di gestione dell'imposta di soggiorno per i gestori delle strutture ricettive - portale StayTour - fornito gratuitamente dall’Amministrazione Comunale, per adempiere ai compiti richiesti.

Tempi e scadenze

L’imposta di soggiorno va versata al Comune entro il giorno 16 del mese successivo al trimestre di riscossione, mediante mod.F24 prodotto dal gestionale StayTour.

- Per il 2025, primo anno di applicazione dell’imposta, le scadenze saranno le seguenti:

Giugno | Entro il 16 luglio
Luglio – Agosto – Settembre | Entro il 16 ottobre
Ottobre – Novembre – Dicembre | Entro il 16 gennaio

- Per gli anni successivi le scadenze saranno le seguenti:

Gennaio-Febbraio-Marzo | Entro il 16 aprile
Aprile-Maggio-Giugno | Entro il 16 luglio
Luglio – Agosto – Settembre | Entro il 16 ottobre
Ottobre – Novembre – Dicembre | Entro il 16 gennaio

• Le ricevute, le fatture e le dichiarazioni rilasciate dal cliente per l’esenzione dall’imposta di soggiorno devono essere conservate per cinque anni.
La comunicazione periodica deve essere trasmessa al Comune entro il 16^ giorno dalla fine di ciascun trimestre solare, anche in assenza di pernottamenti, mediante il portale di gestione StayTour.
La dichiarazione annuale prevista dall’articolo 4 comma 1 ter del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e dell’art. 4 comma 5 ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 deve essere trasmessa entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, esclusivamente in via telematica:

- Tramite intermediario specializzato (CAF, commercialista, ecc.). È necessario fornire all’intermediario il riepilogo dei dati delle proprie strutture e delle comunicazioni trimestrali dell’imposta dell’anno di dichiarazione, scaricabile dal gestionale StayTour.
- Direttamente dall’area riservata dell’Agenzia delle Entrate anche accedendo dal gestionale StayTour mediante apposito Link.

Il modello 21, di cui al D.P.R. 194/1996 deve essere trasmesso al Comune entro il 30 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento, in originale con firma autografa presso l’ufficio tributi oppure via pec con firma digitale.

Quanto costa

Con delibera della Giunta Comunale n. 20 del 22/01/2025 sono state approvate le Tariffe dell’imposta di soggiorno decorrenti dal 01/06/2025, che si intendono automaticamente confermate, salvo variazioni, anche per gli anni successivi, ai sensi dell’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006.

Per la determinazione sono stati applicati criteri di gradualità, in proporzione al valore economico/prezzo per notte di soggiorno, con riferimento alla tipologia e quindi alla
classificazione delle strutture ricettive, fatte salve le ipotesi di esenzione.

L'imposta si applica per ogni persona e per ogni pernottamento fino ad un massimo 6 (sei) giorni consecutivi nelle strutture alberghiere e 10 (dieci) giorni consecutivi nelle strutture extra-alberghiere.

Modalità di pagamento

I riversamenti al Comune dell'imposta di soggiorno devono essere eseguiti mediante F24, generabile dal Portale.

Scopo dell'imposta

L’imposta di soggiorno è destinata a finanziare gli interventi previsti nel bilancio di previsione del Comune di Ponte nelle Alpi per il turismo, la manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.

Sanzioni

I soggetti responsabili del pagamento del tributo possono commettere violazioni di natura tributaria o violazioni al regolamento comunale.

Per le violazioni di natura tributaria sono previste le seguenti sanzioni:

• Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari al venticinque per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997 così come modificato con l’articolo 2 del D.lgs. 87/2024. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli articoli 9 e 17 del decreto legislativo n. 472 del 1997
e s.m.i.
• Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione da parte del gestore della struttura ricettiva, e per l’omesso, parziale o tardivo riversamento alle prescritte scadenze da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 ai sensi dell'articolo 7 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Per le violazioni alle disposizioni del regolamento comunale sono previste le seguenti sanzioni:

• Per la violazione dell'obbligo di informazione alla clientela, il gestore della struttura ricettiva sarà passibile di sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, ai sensi dell'art. 7 bis del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
• Per la mancata o tardiva risposta ai questionari e il mancato o tardivo invio dei documenti e atti richiesti ai sensi dell’art. 8, comma 3, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25 a € 500 euro, ai sensi dell’articolo 7 bis.
• Per la mancata conservazione delle dichiarazioni degli ospiti ai fini dell’esenzione da parte del gestore della struttura ricettiva si applicala sanzione amministrativa pecuniaria da € 25 a € 500 euro, ai sensi dell’art. 7bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Casi particolari

Sono esenti da imposta:

• I minori fino al compimento del 13° anno di età;
• I malati, che debbono effettuare visite mediche, cure o terapie in day hospital presso strutture sanitarie, nonché coloro che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie, in ragione di un accompagnatore per paziente. Nel caso di malati minori di diciotto anni sono esenti entrambi i genitori;
• I soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di carattere sociale nonché di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario;
• I volontari che prestano servizio in occasione di calamità, a seguito dello stato di calamità individuato dagli enti competenti con apposito atto o attivazione delle procedure di protezione civile.
• gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo. L’esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni 25 partecipanti.
• Il personale appartenente alla Polizia di Stato e alle altre Forze Armate che svolge attività di ordine e pubblica sicurezza.
• Le persone disabili, la cui condizione di disabilità sia evidente e certificata ai sensi della vigente normativa italiana e di analoghe disposizioni dei Paesi di provenienza per i cittadini stranieri e un loro accompagnatore.

L’esenzione è subordinata alla presentazione al gestore della struttura ricettiva di apposita certificazione o di dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, specifica per le diverse ipotesi.

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Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

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