Richiedere l’accesso agli atti

  • Servizio attivo

Servizio per esercitare il proprio diritto a richiedere, prendere visione ed, eventualmente, ottenere copia dei documenti amministrativi


A chi è rivolto

Ai/alle cittadini/e che necessitano di accedere ad atti e documentazione in possesso dell'Amministrazione.

Descrizione

Il diritto di ACCESSO DOCUMENTALE è il diritto del soggetto portatore di un interesse diretto, concreto ed attuale di prendere visione ed estrarre copia di documenti amministrativi, collegati ad una propria situazione giuridicamente tutelata.

Il diritto di ACCESSO CIVICO SEMPLICE è il diritto di chiunque di richiedere documenti, informazioni e dati che le pubbliche amministrazioni abbiano omesso di pubblicare pur avendone l’obbligo previsto dalla normativa.

Il diritto di ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO è il diritto di chiunque di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione.

Come fare

È possibile presentare domanda (di accesso documentale, civico oppure generalizzato) in via telematica accedendo alla richiesta mediante credenziali SPID/CIE.

Sarà successivamente possibile seguirne lo stato d'avanzamento nella propria area personale.

L'indirizzo che fornirai nel campo "E-mail contatto" sarà quello in cui riceverai le eventuali comunicazioni telematiche inerenti la pratica.

Cosa serve

Per accedere al servizio online, assicurati di avere:

  • SPID (Sistema Pubblico per la gestione dell'Identità Digitale), Carta identità elettronica (CIE);
  • n.1 marca da bollo da € 16,00 se devi effettuare richiesta documentale in copia conforme, da allegare e indicare nell'istanza online.

Cosa si ottiene

Accesso documentale: al termine dell'istruttoria potrai accedere ai documenti richiesti secondo le modalità da te indicate: visione e/o rilascio di copie presso l'ufficio preposto, oppure ricezione digitale.

Accesso civico semplice: l'accoglimento della richiesta avviene con la pubblicazione sul sito web istituzionale del Comune dei dati mancanti e nella comunicazione via e-mail al richiedente dell'avvenuta pubblicazione.

Accesso civico generalizzato: avviene con la ricezione della documentazione e delle informazioni richieste compatibilmente con quanto previsto dalla normativa.

Tempi e scadenze

Entro 30 giorni, salve le cause di sospensione e/o interruzione del procedimento previste dalla  legge 241/1990 art. 6, l'Ente trasmette la documentazione secondo le modalità previste dalla richiesta. Qualora la consultazione o il ritiro avvenga personalmente allo sportello sarà cura dell'Ente comunicare la sede e l'orario dell'ufficio al quale rivolgersi oppure potrai prendere un appuntamento in autonomia tramite la funzione “Prenota il tuo appuntamento”.

Nel caso in cui venga negato o differito l'accesso all'atto richiesto, il cittadino entro 30 giorni può presentare ricorso al Tribunale amministrativo regionale (Tar) oppure chiedere, nello stesso termine, al difensore civico regionale competente per ambito territoriale che sia riesaminata la suddetta determinazione ai sensi dell'articolo 25 comma 4 della Legge 241/90.

Quanto costa

La richiesta di accesso civico generalizzato è gratuita se il cittadino richiede i dati e i documenti su supporto digitale (e-mail, chiavetta etc...).

L'accesso agli atti documentale è subordinato al pagamento dei diritti di segreteria tramite pagoPA.

Nel caso di richiesta di accesso ai documenti amministrativi in copia conforme, sono soggetti all'imposta di bollo sia la richiesta sia i documenti: nella richiesta dovrai inserire la prima marca da bollo da euro 16,00, mentre dovrai fornire le ulteriori marche da bollo secondo le modalità richieste dall’Ente (digitalmente tramite istruttoria oppure di persona allo sportello).

Accedi al servizio

Richiedere l'accesso agli atti

Oppure, puoi prenotare un appuntamento e presentarti presso gli uffici.

Ulteriori informazioni

Normativa di riferimento: Legge n.241 del 1990 e successive modifiche ed integrazioni.

Ulteriori informazioni:

-          In caso di accesso documentale, si rende noto che verrà inoltrata comunicazione della richiesta di accesso agli atti al controinteressato (Art. 3 D.P.R. 184/2006), ovvero a tutti “….i soggetti …. che dall’esercizio dell’accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza” (art. 22 c.1 lett. c) L. 241/90) che entro 10 giorni possono presentare motivata opposizione alla richiesta di accesso.

-          Collegamento alla sezione dedicata accesso civico generalizzato

-          Collegamento alla sezione dedicata accesso civico semplice

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

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